Statuto del Centro di Archeologia Cretese
Approvato dal Consiglio del Centro nella seduta del 10 ottobre 2013
Art. 1 - Denominazione
- Presso l’Università degli Studi di Catania è costituito il Centro di ricerca denominato Centro di Archeologia Cretese, in sigla CAC.
- Il presente Statuto disciplina finalità, composizione e attribuzione degli organi del Centro di ricerca, da ora in poi denominato CAC.
Art. 2 - Finalità
Il Centro promuove ed effettua studi e ricerche sullo sviluppo della civiltà a Creta dalla preistoria all’età bizantina, in una prospettiva interdisciplinare con indagini scientifiche sui materiali e applicazione delle tecnologie di rilievo, restituzione e ricostruzione 3D/4D. Il Centro promuove ed effettua altresì studi sui rapporti tra Creta e le aree del Mediterraneo centrale e orientale (Italia meridionale, Sicilia, Grecia, Libia, Egitto, Turchia, Cipro), nonché sulla storia delle ricerche a Creta in età moderna e contemporanea e sulla ricezione dell’arte cretese nella cultura odierna.
Art. 3 - Durata
La durata del Centro è di anni 5 (cinque) suscettibile di rinnovo su proposta motivata dal suo Consiglio ed approvata dai competenti organi di Ateneo in conformità alle disposizioni dello Statuto di Ateneo vigente.
Art. 4 - Componenti
- Sono componenti del CAC i docenti dell’Università di Catania che ne hanno promosso l’istituzione e coloro che vi abbiano successivamente aderito.
- Possono fare richiesta di aderire al CAC i docenti di università italiane e straniere che svolgono ricerche relative a Creta e alle sue relazioni con l’esterno.
- Possono avanzare richiesta di aderire al CAC anche studiosi ed esperti di specifica e comprovata qualificazione nel campo dell’archeologia cretese.
Art. 5 - Ammissione di studiosi di altri Atenei e extrauniversitari
- Relativamente all’ammissione di studiosi di altri Atenei italiani e/o stranieri, la richiesta deve documentare la competenza e gli interessi scientifici del richiedente rispetto alle finalità del Centro.
- Relativamente agli studiosi extrauniversitari, la richiesta di ammissione deve essere corredata da un curriculum vitae e da una relazione di accompagnamento di almeno due componenti del Comitato Scientifico.
- Sulla richiesta di ammissione, di cui ai precedenti punti, delibera a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, su parere del Comitato scientifico.
Art. 6 - Utenti del Centro
Può essere autorizzato a utilizzare le strutture e le apparecchiature del Centro, previa richiesta motivata al Direttore e per un periodo predeterminato, chiunque ne abbia fondata necessità in ragione della propria attività di studio e/o di ricerca.
Art. 7 - Organi del CAC
Sono organi del CAC il Consiglio, il Comitato scientifico e il Direttore. Il funzionamento dei predetti organi è disciplinato dai successivi articoli 8,9 e 10.
Art. 8 - Il Consiglio
- Il Consiglio è composto dai docenti che sono componenti del Centro.
- Il Consiglio, presieduto dal Direttore del Centro, esercita tutte le attribuzioni e le competenze che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, nonché dal presente statuto.
In particolare:
- Delibera la modifica del Regolamento del Centro medesimo a maggioranza assoluta dei componenti e lo sottopone, per l’approvazione, agli organi accademici per competenza;
- Elegge il Direttore;
- Delibera sulle richieste di ammissione al Centro di nuovi membri;
- Approva il programma di attività annuale del Centro predisposto dal Comitato scientifico e detta i criteri generali per l’impiego coordinato delle risorse, del personale, dei mezzi e degli strumenti assegnati al Centro;
- Approva la relazione annuale delle attività e dei progetti realizzati.
- Il Consiglio ha facoltà di ammettere alle proprie riunioni, temporaneamente e a solo titolo consultivo, gli studiosi e gli operatori, anche extrauniversitari, di specifica competenza nei vari settori e nelle aree d’intervento del Centro.
- Il Consiglio, convocato dal Direttore, si riunisce almeno una volta l’anno. Il Consiglio inoltre può essere convocato dal Direttore ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti ne faccia motivata richiesta.
- La convocazione delle sedute del Consiglio deve essere comunicata per iscritto, anche via mail, a ciascun avente diritto almeno sei giorni prima della data della seduta. In caso di comprovata urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno ventiquattro ore, con i mezzi ritenuti adeguati a raggiungere gli interessati.
- Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
- Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un componente del Consiglio designato di volta in volta dal Direttore.
- I verbali vengono approvati nella stessa seduta o in quella successiva.
Art. 9 - Il Comitato scientifico
- Il Comitato scientifico è composto da docenti universitari e da studiosi extrauniversitari che hanno aderito al centro ed è nominato dal Consiglio.
- Il Comitato scientifico è coordinato da un Presidente, eletto dal Comitato scientifico stesso a maggioranza assoluta dei componenti nella prima votazione e a maggioranza dei presenti nelle successive e nominato dal Consiglio.
- Il Comitato scientifico elabora il programma scientifico e culturale del Centro che viene sottoposto annualmente all’approvazione del Consiglio.
- Il comitato scientifico esprime parere sulle richieste di ammissione di nuovi membri al fine di sottoporle al giudizio del Consiglio.
Art. 10 - Il Direttore
Il Direttore è eletto nel rispetto delle modalità indicate dal regolamento elettorale di Ateneo. Possono rivestire la carica di Direttore i membri del consiglio, professori a tempo pieno. Il Direttore resta in carica quattro anni ed il relativo mandato è rinnovabile per una sola volta. Il Direttore esercita tutte le attribuzioni e le competenze che gli sono dovute dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
In particolare:
- Rappresenta il Centro, convoca il Consiglio, lo presiede e stabilisce l’ordine del giorno, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e la conservazione dei relativi verbali;
- Promuove le attività del Centro in conformità ai principi di efficienza, trasparenza ed efficacia e vigila sull’osservanza di leggi, Statuto e Regolamenti;
- Formula le richieste per il reperimento delle risorse e dei mezzi di sostegno finanziario, nonché le richieste relative al reperimento del personale tecnico-amministrativo la cui attività può essere prestata a favore del Centro;
- Formula al PAC AC entro il limite di spesa previsto dal budget, motivata e documentata richiesta di assunzione di impegni di spesa per la gestione del Centro.
Art. 11 - Gestione amministrativa finanziaria e contabile
- Alla gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Centro provvede il PAC AC, in conformità alle disposizioni di legge, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.
- Il Centro può ricevere contributi da parte di Enti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative legate ai suoi obiettivi, può accettare committenze per ricerche e iniziative attinenti i suoi obiettivi.
Art. 12 - Personale tecnico-amministrativo
Il Centro si avvale della collaborazione del personale tecnico amministrativo e di ricerca assunto mediante contratto di collaborazione a tempo determinato e/o specificamente assegnato dalla direzione generale di Ateneo.
Art. 13 - Sede
Il Centro è ospitato nei locali di Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca 4. Ha inoltre sede di ricerca presso la Casa della Missione di Prinias, Creta.
Art. 14 - Modifiche di statuto e scioglimento del Centro
Il presente Statuto potrà essere modificato con delibera del Consiglio del Centro con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti e approvata dai competenti organi di Ateneo in conformità alle disposizioni dello Statuto di Ateneo vigente. La medesima maggioranza è richiesta per la delibera di scioglimento del Centro.
Art. 15 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di legge e le disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti di Ateneo.